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Modalità Applicative del Regime di Riconoscimento Automatico del Bonus Sociale per Disagio Economico (Forniture di Gas, Energia Elettrica)

Delibera Area 63/2021/R/com

Il bonus sociale è un importo accreditato ai clienti aventi diritto, introdotto dal Governo per garantire un risparmio e una compensazione sulla spesa per la fornitura di gas ed energia elettrica alle famiglie in condizione di disagio economico.

Dal 1° gennaio 2021, le modalità di accesso al bonus sociale sono cambiate:

  • Non è più necessario presentare la domanda presso i Comuni o i CAF.
  • È sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

La procedura per ottenere il bonus sociale per disagio fisico (energia elettrica) rimane invariata:

  • Il richiedente deve rivolgersi al Comune di Residenza.

Condizioni Generali di Ammissione ai Bonus Sociali:

  • Il bonus sociale elettrico e il bonus sociale gas sono riconosciuti automaticamente ai clienti domestici in stato di disagio economico che sono titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale.

Categorie di beneficiari:

  1. Clienti domestici con contratto di fornitura di energia elettrica in stato di disagio economico.
  2. Clienti domestici diretti con contratto di fornitura di gas naturale in stato di disagio economico.
  3. Clienti domestici indiretti che utilizzano una fornitura centralizzata di gas naturale.

Il diritto al bonus è attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata. Ogni nucleo familiare ISEE può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico e di un solo bonus sociale gas per anno.

Procedura Operativa:

  • L’INPS trasmette automaticamente le informazioni delle DSU al Sistema Informativo Integrato (SII).
  • Il SII identifica le forniture elettriche e gas da agevolare, suddivise in tre classi di agevolazione in base all’ISEE.

Condizioni Specifiche per il Bonus Sociale Elettrico:

  1. Il bonus è riconosciuto al punto di prelievo associato al contratto di fornitura per uso domestico.
  2. Il Codice Fiscale del dichiarante deve coincidere con il titolare del contratto.
  3. Il punto di prelievo deve essere attivo o sospeso per morosità.
  4. In caso di più punti di fornitura, viene privilegiato quello dell’abitazione di residenza.

Condizioni Specifiche per il Bonus Sociale Gas (Clienti Domestici Diretti):

  1. Il bonus è riconosciuto al punto di riconsegna associato al contratto di fornitura per uso domestico.
  2. Il Codice Fiscale del dichiarante deve coincidere con il titolare del contratto.
  3. Il punto di riconsegna deve essere attivo o sospeso per morosità.
  4. Il punto di riconsegna deve rientrare nelle categorie previste (C1, C2 o C3) e il misuratore non deve superare la classe G6.
  5. In caso di più punti di fornitura, viene privilegiato quello dell’abitazione di residenza.

Condizioni Specifiche per il Bonus Sociale Gas (Clienti Domestici Indiretti):

  1. Il bonus è riconosciuto per un unico impianto condominiale.
  2. Il punto di riconsegna deve rientrare nelle categorie previste (C1 o C3) e deve essere attivo.
  3. La fornitura di gas naturale deve essere utilizzata in abitazioni a carattere familiare.

Durata del Bonus:

  • Ogni bonus ha una durata di 12 mesi dalla data di ammissione.
  • Il periodo di agevolazione decorre dal primo giorno del mese in cui il SII effettua le verifiche e notifica le informazioni necessarie.

Ulteriori Informazioni:

  • Per maggiori dettagli, visitare il sito www.canone.rai.it, il sito dell’Agenzia delle Entrate, o contattare il numero verde della RAI 800.93.83.62.
  • Consultare le FAQ sul sito dell’Agenzia delle Entrate per informazioni più generiche.

Ammontare della compensazione – clienti domestici elettrici

Ammontare della compensazione – clienti domestici gas

Fatturazione

I bonus sociali luce e gas sono applicati direttamente in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta (individuale)con i requisiti di cui sopra.

Il venditore è tenuto a fatturare l’ammontare annuo del bonus previsto da Arera, in detrazione della quota fissa gestione e trasporto del contatore, mediante l’applicazione di un criterio pro quota giorno. In dettaglio:

TARIFFA COMPENSATIVA PREVISTA DA ARERA X GG DI CONSUMO / 365

Invece, nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata (condominiale) viene riconosciuto l’intero importo alla famiglia disagiata una volta l’anno attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Nel caso in cui il punto di fornitura oggetto del bonus venga volturato, cessato su richiesta del cliente, cessato amministrativamente per morosità il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura la quota di bonus sociale residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione.

Nel caso in cui il punto di fornitura oggetto del bonus cambi fornitore per switching è garantita la continuità del bonus, il venditore entrante procederà a riconoscere al cliente la quota parte giornaliera dal giorno di subentro nella fornitura.

Bonus Sociale per Disagio Fisico – Fornitura di Energia Elettrica

Ai fini dell’ammissione alla compensazione il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 sotto riportata.

In alternativa, la richiesta di ammissione alla compensazione può essere avanzata attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune di residenza.

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.

Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui fac simile vengono messi a disposizione sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAte (www.sgate.it).

Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet per la verifica dello stato della propria pratica.

L’impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le richieste di ammissione. La compensazione è riconosciuta dall’impresa di distribuzione senza interruzione fino alla notifica di cessato uso di apparecchiature medicali. Infatti, nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica all’impresa di distribuzione da parte del venditore. Il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all’impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Il cliente, in conformità all’obbligo di comunicazione tempestiva di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

La compensazione è riconosciuta mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo.

Nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico, la compensazione prosegue in continuità.

La condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiari la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.

Le apparecchiature sono quelle elencate nel decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011.

I clienti domestici in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione devono fornire almeno un recapito telefonico sempre raggiungibile, poiché ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto 28 interministeriale dicembre 2007 sono identificati come non interrompibili ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione CIPE del 16 novembre 1979 s.m.i.

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