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Tentativo Obbligatorio di Conciliazione

Dal 1 gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, inclusi i prosumer, devono utilizzare la procedura obbligatoria di Conciliazione per risolvere le controversie non risolte attraverso il reclamo con il proprio fornitore.

Questo è previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico con Delibera 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016, integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/COM.

Per risolvere le problematiche relative alla fornitura di gas e/o energia elettrica, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite ADR (Alternative Dispute Resolution). Questi strumenti permettono ai clienti e ai venditori di trovare una soluzione condivisa senza dover ricorrere al giudice ordinario.

Condizione di Procedibilità per Rivolgersi al Giudice

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per il cliente che intende eventualmente procedere con un’azione giudiziaria.

Esclusioni dall’Obbligo di Conciliazione

Non tutte le controversie sono soggette all’obbligo di Conciliazione. Sono escluse: a) Controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali. b) Controversie prescritte ai sensi di legge. c) Controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo, come azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse da Associazioni dei Consumatori. d) Controversie oggetto di procedure speciali individuate dall’Appendice 2 dell’Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, salvo eventuali profili risarcitori.

Quando Attivare la Conciliazione

Il cliente può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o tramite un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, solo dopo aver inviato un reclamo all’operatore e aver ricevuto una risposta insoddisfacente, o se sono trascorsi 50 giorni dall’invio del reclamo. La domanda di conciliazione deve essere presentata entro un anno dalla data di invio del reclamo.

Come Attivare la Conciliazione

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto:

  • Dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
  • Presso un organismo ADR (Alternative Dispute Resolutions) iscritto nell’elenco ADR.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge online accedendo a questo link.

Informazioni e Contatti

Le modalità di accesso, i termini e il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito: Servizio Conciliazione.

La lista degli ADR abilitati è disponibile qui.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare un’email al Servizio Conciliazione all’indirizzo info.sportello@acquirenteunico.it o contattare il contact center al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o cellulare).

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