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Informativa sulla Costituzione in Mora e Indennizzi Automatici in Caso di Sospensione della Fornitura

Ai sensi dell’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo Integrato Morosità Gas), e dell’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 (TIMOE – Testo Integrato Morosità Elettrica) e s.m.i., in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento entro la scadenza indicata in bolletta, Engas, in ottemperanza a quanto indicato all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di Fornitura a Clienti Finali su Libero Mercato, potrà costituire in mora il cliente decorsi almeno 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura. La diffida verrà inviata tramite Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando un termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 25 giorni solari dalla data di ricezione della stessa per i clienti in bassa tensione, e almeno 40 giorni solari dalla data di ricezione per tutte le altre tipologie di clienti. Sarà richiesto l’invio dei documenti che attestino l’avvenuto pagamento al numero +39 011 94557 57 o all’indirizzo e-mail info@engas.it.

Decorso tale termine, Engas, “in costanza di mora del cliente interessato”, provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione competente per territorio, decorsi almeno 3 giorni solari dalla scadenza del termine di 25 o 40 giorni, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In base a quanto stabilito all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di Fornitura a Clienti Finali su Libero Mercato, Engas potrà procedere alla risoluzione contrattuale con la richiesta di cessazione amministrativa della fornitura per morosità al distributore.

Indennizzi Automatici

Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni indicate all’art 4.3 e all’art. 3.6 delle delibere sopra citate, Engas provvederà ad erogare al cliente finale un indennizzo automatico nei seguenti casi:

  • €30 se la fornitura è stata sospesa per morosità senza l’invio della comunicazione di costituzione in mora.
  • €20 se la fornitura è stata sospesa per morosità senza rispettare i termini indicati, come il termine ultimo di pagamento, il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, o il termine minimo tra la data di scadenza del pagamento e la richiesta di chiusura del punto di riconsegna.

Esclusioni e Procedura di Sospensione

In tali casi, al cliente finale non verrà richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico sarà erogato da Engas con le modalità e scadenze previste dagli artt. 4.4 e 4.5 della Delibera Arg/gas 99/11 e dagli artt. 3.7 e 3.8 della Delibera 258/2015/R/com. Nei casi di morosità relativi a punti di riconsegna non disalimentabili, decorso il termine ultimo di pagamento, Engas potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla cessazione amministrativa per morosità, attivando la procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza del distributore locale.

Richiesta di CMOR

Infine, laddove applicabile, sarà richiesta la corresponsione del CMOR, pari all’indennizzo riconosciuto all’esercente la vendita uscente, ai sensi dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, ti invitiamo a contattarci.

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